La Carta, punto per punto 
           
           
          
          
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          Quello che segue è il testo integrale del progetto di Carta dei
          Diritti fondamentali dell'Unione Europea? Invitiamo i lettori di
          Caffè Europa ad esprimere il proprio parere scrivendoci a caffeeuropa@caffeeuropa.it
          .
          
           
            
          
           
          Preambolo 
           
          I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta
          hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori
          comuni. 
           
          Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda
          sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà,
          di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di
          democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro
          della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno
          spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
           
          L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel
          rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli
          europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e
          dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale,
          regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato
          e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei
          beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. 
           
          A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta,
          rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce
          dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi
          scientifici e tecnologici. 
           
          La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei
          compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di
          sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni
          costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati
          membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari,
          dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
          delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla
          Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti
          dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
          e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
           
          Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
          confronti degli altri come pure della comunità umana e delle
          generazioni future. 
           
          Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi
          enunciati qui di seguito. 
           
          Capo I. Dignità 
           
          Articolo 1. Dignità umana 
           
          La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e
          tutelata. 
           
          Articolo 2. Diritto alla vita 
           
          1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 
           
          2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. 
           
          Articolo 3. Diritto all'integrità della persona 
           
          1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e
          psichica. 
           
          2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
          particolare rispettati: 
           
          - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
          modalità definite dalla legge 
           
          - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle
          aventi come scopo la selezione delle persone 
           
          - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
          una fonte di lucro 
           
          - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. 
           
          Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
          inumani o degradanti 
           
          Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti
          inumani o degradanti. 
           
          Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 
           
          1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di
          servitù. 
           
          2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
          obbligatorio. 
           
          3. È proibita la tratta degli esseri umani. 
           
          Capo II. Libertà 
           
          Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza 
           
          Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. 
           
          Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare 
           
          Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
          familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. 
           
          Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale 
           
          1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
          personale che lo riguardano. 
           
          2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà,
          per finalità determinate e in base al consenso della persona
          interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
          Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo
          riguardano e di ottenerne la rettifica. 
           
          3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
          indipendente. 
           
          Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia 
           
          Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
          garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. 
           
          Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 
           
          1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
          di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o
          credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il
          proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in
          privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza
          dei riti. 
           
          2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le
          leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. 
           
          Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione. 
           
          1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale
          diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di
          comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da
          parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 
           
          2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. 
           
          Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione 
           
          1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
          libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo
          politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni
          individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la
          difesa dei propri interessi. 
           
          2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere
          la volontà politica dei cittadini dell'Unione. 
           
          Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze 
           
          Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica
          è rispettata. 
           
          Articolo 14. Diritto all'istruzione 
           
          1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
          formazione professionale e continua. 
           
          2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
          all'istruzione obbligatoria. 
           
          3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
          principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
          all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro
          convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati
          secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. 
           
          Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare 
           
          1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una
          professione liberamente scelta o accettata. 
           
          2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
          lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato
          membro. 
           
          3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel
          territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro
          equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. 
           
          Articolo 16. Libertà d'impresa 
           
          È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto
          comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. 
           
          Articolo 17. Diritto di proprietà 
           
          1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni
          che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in
          eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per
          causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge
          e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la
          perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge
          nei limiti imposti dall'interesse generale. 
           
          2. La proprietà intellettuale è protetta. 
           
          Articolo 18. Diritto di asilo 
           
          Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite
          dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del
          31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del
          trattato che istituisce la Comunità europea. 
           
          Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
          estradizione 
           
          1. Le espulsioni collettive sono vietate. 
           
          2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
          Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di
          morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o
          degradanti. 
           
          Capo III. Uguaglianza 
           
          Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge 
           
          Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. 
           
          Articolo 21. Non discriminazione 
           
          1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
          particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine
          etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
          religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
          qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
          patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 
           
          2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
          europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
          discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le
          disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. 
           
          Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica 
           
          L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. 
           
          Articolo 23. Parità tra uomini e donne 
           
          La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
          compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. 
           
          Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di
          misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
          sottorappresentato. 
           
          Articolo 24. Diritti del bambino 
           
          1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per
          il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria
          opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li
          riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 
           
          2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da
          autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore
          del bambino deve essere considerato preminente. 
           
          3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
          personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò
          sia contrario al suo interesse. 
           
          Articolo 25. Diritti degli anziani 
           
          L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una
          vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e
          culturale. 
           
          Articolo 26. Inserimento dei disabili 
           
          L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
          di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e
          professionale e la partecipazione alla vita della comunità. 
           
          Capo IV. Solidarietà 
           
          Articolo 27. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla
          consultazione nell'ambito dell'impresa 
           
          Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai
          livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile
          nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle
          legislazioni e prassi nazionali. 
           
          Articolo 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive 
           
          I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,
          hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e
          prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
          collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di
          conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro
          interessi, compreso lo sciopero. 
           
          Articolo 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento 
           
          Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
          gratuito. 
           
          Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato 
           
          Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
          ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle
          legislazioni e prassi nazionali. 
           
          Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque 
           
          1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
          dignitose. 
           
          2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima
          del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie
          annuali retribuite. 
           
          Articolo 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
          luogo di lavoro 
           
          Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al
          lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola
          dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed
          eccettuate deroghe limitate. 
           
          I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
          appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
          economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la
          salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa
          mettere a rischio la loro istruzione. 
           
          Articolo 33. Vita familiare e vita professionale 
           
          1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
          economico e sociale. 
           
          2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale,
          ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il
          licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un
          congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la
          nascita o l'adozione di un figlio. 
           
          Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale 
           
          1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle
          prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano
          protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul
          lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del
          posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto
          comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 
           
          2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno
          dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai
          benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle
          legislazioni e prassi nazionali. 
           
          3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
          l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e
          all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a
          tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le
          modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi
          nazionali. 
           
          Articolo 35. Protezione della salute 
           
          Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e
          di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni
          e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le
          politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di
          protezione della salute umana. 
           
          Articolo 36. Accesso ai servizi d'interesse economico generale 
           
          Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
          questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
          generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
          conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. 
           
          Articolo 37. Tutela dell'ambiente 
           
          Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della
          sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e
          garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. 
           
          Articolo 38. Protezione dei consumatori 
           
          Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di
          protezione dei consumatori 
           
          Capo V. Cittadinanza 
           
          Articolo 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
          Parlamento europeo 
           
          1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
          alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui
          risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 
           
          2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
          diretto, libero e segreto. 
           
          Articolo 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali 
           
          Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
          alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
          condizioni dei cittadini di detto Stato. 
           
          Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione 
           
          1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano
          siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine
          ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. 
           
          2. Tale diritto comprende in particolare: 
           
          - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi
          confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi
          pregiudizio; 
           
          - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo
          riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e
          del segreto professionale; 
           
          - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 
           
          3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità
          dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
          nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali
          comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 
           
          4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una
          delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa
          lingua. 
           
          Articolo 42. Diritto d'accesso ai documenti 
           
          Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
          che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
          di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
          Commissione. 
           
          Articolo 43. Mediatore 
           
          Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
          che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
          di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione
          nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la
          Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle
          loro funzioni giurisdizionali. 
           
          Articolo 44. Diritto di petizione 
           
          Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
          che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
          di presentare una petizione al Parlamento europeo. 
           
          Articolo 45. Libertà di circolazione e di soggiorno 
           
          1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di
          soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 
           
          2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
          conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai
          cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di
          uno Stato membro. 
           
          Articolo 46. Tutela diplomatica e consolare 
           
          Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
          quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato,
          della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
          Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 
           
          Capo VI. Giustizia 
           
          Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale 
           
          Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
          dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
          dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel
          presente articolo. 
           
          Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
          pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice
          indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha
          la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. 
           
          A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il
          patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per
          assicurare un accesso effettivo alla giustizia. 
           
          Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa 
           
          1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
          colpevolezza non sia stata legalmente provata. 
           
          2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. 
           
          Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei
          reati e delle pene 
           
          1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al
          momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il
          diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può
          essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento
          in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla
          commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena
          più lieve, occorre applicare quest'ultima. 
           
          2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una
          persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in
          cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi
          generali riconosciuti da tutte le nazioni. 
           
          3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al
          reato. 
           
          Articolo 50. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo
          stesso reato 
           
          Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale
          è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una
          sentenza penale definitiva conformemente alla legge. 
           
          Capo VII. Disposizioni Generali 
           
          Articolo 51. Ambito di applicazione 
           
          1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni
          e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà
          come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
          dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
          osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le
          rispettive competenze. 
           
          2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi
          per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i
          compiti definiti dai trattati. 
           
          Articolo 52. Portata dei diritti garantiti 
           
          1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
          riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
          rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
          rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
          limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
          a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o
          all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 
           
          2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento
          nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si
          esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. 
           
          3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
          garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
          dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata
          degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
          convenzione. La presente disposizione non osta al diritto dell'Unione
          di concedere una protezione più estesa. 
           
          Articolo 53. Livello di protezione 
           
          Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata
          come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà
          fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal
          diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni
          internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati
          membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea
          per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
          fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. 
           
          Articolo 54. Divieto dell'abuso di diritto 
           
          Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel
          senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere
          un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà
          riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e
          libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente
          Carta. 
           
          
          
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