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Una Costituzione senza popolo?
Quello che segue è il testo integrale del progetto di Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea? Invitiamo i lettori di
Caffè Europa ad esprimere il proprio parere scrivendoci a caffeeuropa@caffeeuropa.it
.

Preambolo
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori
comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda
sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà,
di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di
democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro
della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel
rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli
europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale,
regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato
e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei
beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta,
rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce
dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi
scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei
compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni
costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati
membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari,
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla
Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle
generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi
enunciati qui di seguito.
Capo I. Dignità
Articolo 1. Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e
tutelata.
Articolo 2. Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3. Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e
psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle
aventi come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti
inumani o degradanti.
Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di
servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Capo II. Libertà
Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà,
per finalità determinate e in base al consenso della persona
interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo
riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o
credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il
proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in
privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza
dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale
diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da
parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo
politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni
individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere
la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica
è rispettata.
Articolo 14. Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una
professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato
membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel
territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16. Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17. Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni
che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in
eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per
causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge
e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la
perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge
nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18. Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite
dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del
31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del
trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Capo III. Uguaglianza
Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21. Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le
disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23. Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
Articolo 24. Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per
il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria
opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da
autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore
del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò
sia contrario al suo interesse.
Articolo 25. Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una
vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e
culturale.
Articolo 26. Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e
professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Capo IV. Solidarietà
Articolo 27. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla
consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai
livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile
nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28. Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,
hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e
prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di
conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro
interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima
del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie
annuali retribuite.
Articolo 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al
lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola
dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed
eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la
salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa
mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33. Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale,
ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il
licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un
congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la
nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano
protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul
lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del
posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno
dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai
benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e
all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a
tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le
modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 35. Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e
di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni
e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le
politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
Articolo 36. Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37. Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della
sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e
garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38. Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione dei consumatori
Capo V. Cittadinanza
Articolo 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui
risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
Articolo 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano
siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine
ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi
pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo
riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e
del segreto professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità
dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali
comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una
delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa
lingua.
Articolo 42. Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione.
Articolo 43. Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la
Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44. Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45. Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di
uno Stato membro.
Articolo 46. Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato,
della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Capo VI. Giustizia
Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel
presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha
la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il
patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per
assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei
reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il
diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento
in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla
commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena
più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una
persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in
cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi
generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al
reato.
Articolo 50. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo
stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale
è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una
sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Capo VII. Disposizioni Generali
Articolo 51. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni
e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà
come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le
rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi
per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i
compiti definiti dai trattati.
Articolo 52. Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o
all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento
nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
convenzione. La presente disposizione non osta al diritto dell'Unione
di concedere una protezione più estesa.
Articolo 53. Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal
diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni
internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati
membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54. Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel
senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere
un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà
riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e
libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente
Carta.
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