La delimitazione delle
            competenze tra Unione europea e Stati membri 
             
             
             
            Massimo Luciani 
             
             
             
            Articoli collegati: 
            L'Osservatorio sulla
            Convenzione europea 
            Un appunto sulle proposte della
            Convenzione 
            La delimitazione delle competenze
            tra Unione europea e Stati membri
             
            Quelle che seguono sono riflessioni sulla Nota del Praesidium
            trasmessa dal Segretariato alla Convenzione il 28 marzo 2002 
             
            1.- Con una Nota trasmessa dal Segretariato alla Convenzione
            il 28 marzo il Praesidium ha provveduto a dare una sintetica
            descrizione dell’attuale sistema del riparto di competenze tra
            Unione e Stati membri, evidentemente allo scopo di fornire un
            documento di informazione utile per i “Convenzionali” (questo
            termine è impiegato nella traduzione italiana del Discorso
            inaugurale del Presidente Giscard d’Estaing). 
              
            Come frequentemente accade, anche un documento
            descrittivo come questo non riesce ad essere perfettamente neutrale,
            ma rivela una certa concezione dell’ordinamento dell’Unione e
            dei complessi rapporti tra questo e gli ordinamenti degli Stati
            membri. Sembra opportuno, a questo proposito, osservare quanto
            segue. 
             
            2.- La Nota distingue tra competenze “legislative” e
            competenze “non legislative o esecutive” dell’Unione. Il fatto
            che le competenze normative dell’Unione siano qualificate come
            legislative (sebbene sia piuttosto comune, nell’attuale fase della
            discussione sull’Unione) non è affatto trascurabile. 
             
            Come è noto, è assai dubbio che l’ordinamento comunitario
            conosca una fonte che sia possibile chiamare “legge” così come
            si fa con certe fonti (tradizionalmente primarie) degli Stati
            membri. 
             
            Nello Stato di diritto, invero, la legge ha assunto una peculiare
            posizione costituzionale in quanto è il prodotto delle scelte
            politiche imputabili alla rappresentanza. Così, lo Stato di diritto
            si fonda sul principio di legalità non già perché la legge sia in
            astratto una fonte dotata di dignità maggiore di quella delle
            altre, ma perché la legge promana dagli organi rappresentativi (dai
            Parlamenti), e il meccanismo rappresentativo è quello che (fatti
            salvi gli strumenti di partecipazione popolare) consente agli
            elettori di far sentire il proprio peso nelle scelte degli organi
            titolari dei pubblici poteri. 
             
            Ora, nell’ordinamento dell’Unione, l’organo rappresentativo
            della volontà degli elettori (il Parlamento europeo) partecipa -
            sì - alla funzione normativa, ma non è titolare di tale funzione
            in forma paragonabile a quella tipica dei Parlamenti degli Stati
            membri. Conseguentemente, nell’ordinamento dell’Unione non
            abbiamo fonti che siano pienamente equiparabili alla legge, e non è
            un caso che i Trattati non qualifichino così le principali fonti di
            diritto comunitario derivato (anzi, la scelta del termine “regolamento”
            è indicativa della consapevolezza dei connotati essenziali di tali
            fonti). 
             
            Il problema potrebbe apparire soltanto terminologico, ma non è
            così. Parlare oggi di leggi dell’Unione potrebbe far
            intendere che non ci sia bisogno domani di una riforma dei
            Trattati che - invece - doti l’ordinamento europeo di vere e
            proprie leggi. La scelta del Praesidium, pertanto, appare rischiosa,
            poiché il compito della Convenzione è anzitutto quello di fare
            chiarezza nella “attuale confusione del progetto europeo”, che -
            come ha giustamente rilevato il Presidente Giscard d’Estaing -
            caratterizza l’assetto istituzionale dell’Unione. Di leggi
            europee, insomma, sarebbe opportuno parlare soltanto in riferimento
            a fonti di provenienza parlamentare, e (è bene aggiungere) nel
            contesto di uno sforzo riformatore che ridefinisca complessivamente
            il sistema delle fonti, risolvendo anche la questione ormai
            risalente della gerarchia tra di esse. 
             
            3.- Una seconda osservazione riguarda quanto la Nota del
            Praesidium afferma in riferimento alla “occupazione” di certe
            materie da parte della normazione europea. Si dice, infatti, che: a)
            alle materie di competenza esclusiva dell’Unione secondo quanto
            stabilito dai Trattati, si debbono aggiungere quelle che diventano
            tali “per il fatto che la Comunità legifera ampiamente su dette
            materie”; b) le materie di competenza condivisa o concorrente sono
            quelle nelle quali gli Stati possono legiferare sino a che non lo
            abbia fatto l’Unione (la Comunità). 
             
            L’osservazione da fare, qui, è semplice: poiché il Praesidium
            inserisce tra le materie di competenza concorrente anche quelle che
            diventerebbero tali per il “fatto” dell’esercizio di
            competenze normative da parte dell’Unione, c’è da chiedersi in
            che misura tali materie si differenzino da quelle concorrenti (visto
            che anche qui è il “fatto” dell’esercizio dei poteri
            normativi, a determinare quale sia la fonte - statale o comunitaria
            - applicabile). In realtà, appare discutibile ancorare l’attribuzione
            dell’esclusività ad un “fatto” e non al “diritto” (e
            cioè ai Trattati). 
             
            4.- Conclusivamente, si può dire che sarebbe auspicabile,
            nei documenti preparatori e informativi indirizzati alla
            Convenzione, una maggiore precisione sia analitica che
            terminologica, poiché una documentazione poco rigorosa potrebbe
            essere la causa di proposte di riforma non adeguate alle esigenze
            attuali del processo di integrazione europeo. 
             
             
            Articoli collegati: 
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            La delimitazione delle competenze
            tra Unione europea e Stati membri
             
             
             
            
             
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