Paese
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Italia
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Austria
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Francia
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Germania
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Quote d’ingresso
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SI
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SI
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NO
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NO
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Requisiti principali (lavoro subordinato)
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Garanzia del datore di
lavoro di un adeguato alloggio e di un trattamento economico e normativo
non inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva Impegno del datore di
lavoro a rimborsare al lavoratore le spese di viaggio per il ritorno nel
paese di provenienza Assenza di cittadini
italiani o comunitari disponibili a svolgere le mansioni per le quali è
richiesto il lavoratore extracomunitario
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Stipula di un contratto
di lavoro che garantisca condizioni non inferiori a quelli applicate ai
cittadini austriaci Assenza di cittadini
austriaci o comunitari disponibili a svolgere le mansioni richieste al
lavoratore extracomunitario
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L’ingresso per lavoro
può generalmente essere richiesto solo per lavoratori specializzati, che
percepiscano un salario non inferiore a minimi fissati dalla legge
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L’ingresso per lavoro
può generalmente essere richiesto solo per particolari categorie di
lavoratori (rappresentanti legali di società, personale specializzato nel
settore dell’informatica e delle telecomunicazioni), che percepiscano un
salario non inferiore a minimi fissati dalla legge
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Deroghe / Esenzioni
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Particolari categorie di
lavoratori (dirigenti, lavoratori specializzati, ecc.), possono far
ingresso in Italia al di fuori delle quote d’ingresso Quote specifiche sono
previste per il personale specializzato nel settore dell’informatica e
delle telecomunicazioni
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Lavoratori altamente
specializzati possono usufruire di quote specifiche. Lavoratori in possesso di
un permesso di lavoro in un altro Stato membro dello Spazio Economico
Europeo
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Lavoratori
temporaneamente distaccati in Francia che restano alle dipendenze di una
società straniera Dirigenti assunti in
Francia che percepiscano una retribuzione non inferiore al minimo
stabilito dalla legge Personale specializzato
nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni
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Lavoratori in possesso di
un permesso di lavoro in un altro Stato membro dello Spazio Economico
Europeo
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Durata massima del
soggiorno
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Ingressi nelle quote: due
anni con la possibilità di successivi rinnovi Ingressi fuori quote:
fino a due anni salvo una sola proroga per ulteriori due anni
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Un anno con possibilità
di successivi rinnovi Se lo straniero ha
lavorato almeno 52 settimane negli ultimi 14 mesi, il permesso di lavoro
ha durata biennale
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Un anno con possibilità
di successivi rinnovi Lavoratori
temporaneamente distaccati: 18 mesi salvo la maggiore durata prevista
dagli accordi int.li di sicurezza sociale
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A tempo indeterminato
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Ricongiungimento
familiare
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Consentito per: il coniuge ed i figli
minori; i figli maggiorenni se a
carico ed a condizione che non possano provvedere al proprio
sostentamento; i genitori a condizione
che abbiano compiuto i 65 anni e nessun altro figlio possa provvedere al
loro sostentamento.
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Consentito per il coniuge
e gli altri familiari a carico
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Consentito per il coniuge
ed i figli minori a condizione che il cittadino extracomunitario sia in
possesso della carta di soggiorno o comunque ne abbia titolo
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Consentito per il coniuge
ed i figli minori di 21 anni
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Paese
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Irlanda
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Olanda
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Regno Unito
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Spagna
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Quote d’ingresso
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NO
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NO
|
NO
|
NO
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Requisiti principali (lavoro subordinato)
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L’ingresso per lavoro
può generalmente essere richiesto solo per lavoratori specializzati Assenza di cittadini
irlandesi o comunitari disponibili a svolgere le mansioni richieste al
lavoratore extracomunitario
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Assenza di cittadini
olandesi o comunitari disponibili a svolgere le mansioni richieste al
lavoratore extracomunitario Stipula di un contratto
di lavoro che garantisca condizioni non inferiori a quelli applicate ai
cittadini olandesi
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L’ingresso per lavoro
può generalmente essere richiesto solo per lavoratori specializzati (HSMP,
Highly Skilled Migrant Programme; Innovator Programme) Assenza di cittadini
comunitari disponibili a svolgere le mansioni richieste al lavoratore
extracomunitario
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L’ingresso per lavoro
può essere richiesto solo per dirigenti e lavoratori specializzati Stipula di un contratto
di lavoro che garantisca condizioni non inferiori a quelli applicate ai
cittadini spagnoli
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Deroghe / Esenzioni
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Lavoratori distaccati dal
loro datore di lavoro straniero presso una società collegata in Irlanda Lavoratori coinvolti in
programmi di training
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Dirigenti e lavoratori
specializzati temporaneamente distaccati dal loro datore di lavoro
straniero presso una società olandese a condizione che il fatturato del
gruppo e la retribuzione del lavoratore siano non inferiori agli importi
minimi stabiliti dalla legge Lavoratori specializzati
nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni
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Legali rappresentanti di
società straniere senza stabile organizzazione nel Regno Unito Lavoratori coinvolti in
programmi di training
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Lavoratori in possesso di
un permesso di lavoro in un altro Stato membro dello Spazio Economico
Europeo
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Durata massima del
soggiorno
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Un anno con possibilità
di successivi rinnovi Quattro anni per i
lavoratori distaccati Tre anni per i progetti
formativi
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Tre anni con la
possibilità di estensione a tempo indeterminato
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Quattro anni, salvo
successivo rilascio del permesso di soggiorno permanente
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A tempo indeterminato per
i soggetti in possesso da almeno tre anni del permesso di lavoro di Tipo
“C”
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Ricongiungimento
familiare
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Consentito per il coniuge
ed i familiari a carico a condizione che non intendano lavorare in Irlanda
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Consentito per il
coniuge, i figli minori ed i genitori se a carico
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Consentito per il coniuge
ed i figli minori
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Consentito per il coniuge
ed i figli minori di 18 anni
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