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Dal giusnaturalismo al liberalismo classico

Questo articolo è apparso sul numero 55 di Caffè Europa



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Dal giusnaturalismo al liberalismo classico

 

Il seguente testo, tratto dal catalogo della mostra "Il Cammino della Libertà", è l'introduzione al "primo atto", dedicato alle origini del pensiero liberale. La mostra resterà esposta alla Sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano fino al 21 novembre.

Per comprendere il lungo percorso del liberalismo occorre subito abbandonare quella nozione di progresso lineare che ha illuso tanta parte della storiografia istituzionale ottocentesca. Il cuore della concezione liberale è il tema della libertà dell’uomo, definita come supremo fine politico. Nata per contrastare l’enorme concentrazione di potere che si era creata in capo alle monarchie assolute, la dottrina liberale esprime allora la resistenza della società civile di fronte alle pretese dello Stato e alla sua volontà di dominare i propri sudditi. Ma se non esiste il "liberalismo" prima dell’implosione dell’universo medievale e della nascita dello Stato moderno, senza dubbio durante la plurisecolare evoluzione della società europea esistono comunque varie forme di libertà e, grazie ad esse, di libere imprese commerciali.

Soprattutto in quell’età comunale caratterizzata dai liberi statuti cittadini (che altro non sono se non forme di autogoverno delle comunità di proprietari e mercanti), il principio della libertà personale è ben presente: libertà di partecipare, di escludere, di includere e di stabilire confini. In quest’epoca, d’altra parte, non esiste una chiara delimitazione del potere sopra un territorio: ad un potere se ne oppone sempre un altro di forza analoga, il quale tenta di imporsi sugli stessi soggetti.

Il pluralismo politico e territoriale medievale è come un gioco di scatole cinesi, senza l’ambito interno ed esterno che caratterizza la sovranità: anzi, senza il concetto stesso di sovranità (la cui cristallina formulazione si deve al francese Jean Bodin nel 1576). I poteri medievali sono in realtà semplici "pretese", vale a dire nulla di certo e assodato, ma semplicemente tentativi di imporre o negoziare il dominio di un signore, di un gruppo di mercanti o di chierici.

Tutte queste pretese sono soggette al libero gioco delle "contropretese" e devono quindi fare i conti con la concorrenza condotta da altre istituzioni. In poche parole il Medioevo non conosce quel weberiano "monopolio della forza sopra un dato territorio" che è un tratto specifico della statualità. E, soprattutto, non conosce l’idea di un’unica fonte del diritto, poiché nello stesso tempo e nel medesimo spazio convivono consuetudini locali e antiche massime romane riadattate dai glossatori.

Quello medioevale è un diritto "a maglie larghe" e soprattutto un modo di risolvere le controversie fra i privati, ma i fatti giuridicamente rilevanti rimangono appunto "privati" proprio nel senso che non esiste una concezione organicistica secondo la quale il delitto è commesso nei confronti del "corpo sociale" e mette quindi a repentaglio l’intera collettività.

In un certo senso si può affermare che il Medioevo risulta davvero concluso quando, al termine di una gestazione plurisecolare, la parola "Stato" giunge al suo utilizzo odierno grazie a Machiavelli, che nel Principe afferma: "tutti li stati, tutti e’ dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati". Dal XVI secolo in poi l’assolutismo sviluppa consapevolmente questa idea di organizzazione del potere attraverso una "persona artificiale", lo Stato, che opera grazie ad uffici, organismi, funzioni, leggi e che ha una realtà che trascende tanto i sudditi quanto il sovrano.

È certo difficile comprendere come sia potuto accadere che intorno ad una teoria come quella di Machiavelli, volta alla comprensione dei metodi da seguire per conquistare e mantenere il potere del principe, sia sorta questa creatura istituzionale che è lo Stato. Non vi è alcun dubbio, però, che i secoli XV e XVI segnano l’inizio dell’età moderna, caratterizzata dalla nascita della statualità nell’Europa occidentale.

Spagna, Francia e Inghilterra incominciano a sviluppare intorno alle monarchie assolute quel conglomerato di istituzioni politiche e concetti giuridici che accompagneranno, nella loro plurisecolare evoluzione, la storia europea fino ai nostri giorni. I concetti di sovranità, stabile organizzazione istituzionale, burocrazia, monopolio della produzione normativa e dell’uso della forza, centralismo omogenizzatore ed uniformità legislativa fanno parte della storia di questa creazione umana.

Con la sua avanzata inesorabile, lo Stato concede nuovi privilegi e franchigie, ma distrugge anche antiche istituzioni, compromettendo l’autonomia dei singoli e dei gruppi. Con lo Stato non avanza la libertà dell’individuo, ma è semmai nel tentativo di limitare e circoscrivere i poteri statali che lentamente si fa strada una nuova prospettiva liberale.

La distruzione dei corpi intermedi, strutture di mediazione fra l’individuo e il potere, è una delle caratteristiche salienti dell’avvento dello Stato e della sua cinica gestione delle relazioni sociali. Il potere deve affermarsi lasciando due sole creature sul terreno: se stesso e il singolo individuo. Mai nella storia universale si era assistito ad un tale sconvolgimento nel breve volgere di alcuni decenni. La Chiesa, le corporazioni e tutte quelle associazioni alle quali gli uomini concedono una parte della propria lealtà scompaiono o vengono ridotte al rango di istituzioni private, circoscritte e limitate, mentre su tutto vigila lo Stato, nella persona del monarca e dei suoi aiutanti.

Indubbiamente questa rivoluzione è in buona misura anche dovuta al fatto che con la Riforma inizia in Europa l’età delle guerre di religione, destinata a concludersi solo nel 1648 con la definitiva affermazione di un’unica sovranità, quella degli Stati. La rottura dell’unità cristiana porta ad un tentativo intellettuale di ricomposizione terrena del mistero divino.

È Jean Bodin il grande "inventore" della sovranità, di quel puntello teorico senza il quale la costruzione statuale ci appare oggi impossibile. Ed egli scrive "I sei libri della Repubblica" nel 1576, proprio durante il periodo delle guerre di religione in Francia. Egli afferma: "Per sovranità s’intende quel potere assoluto e perpetuo ch’è proprio dello Stato. Essa è chiamata dai latini maiestas, dai Greci arkà exousìa, kyrìa arké polìteuma; dagli Italiani signoria, parola che essi usano tanto parlando di privati quanto di coloro che maneggiano gli affari di Stato; gli Ebrei la chiamano tomech sebet, ossia supremo comando. Ma ciò che qui occorre è formulare la definizione, perché tale definizione non c’è stato mai giurista, né filosofo politico che l’abbia data, e tuttavia è questo il punto più importante e più necessario a comprendersi in qualsiasi trattazione sullo Stato".

Sebbene questa affermazione sembri voler definire qualcosa di già dato e universalmente riconosciuto, di fatto Bodin enuncia una teoria inedita per la tradizione medievale. Egli non riprende una categoria politica già nota portandola a compimento; piuttosto, in relazione a eventi storici ben individuabili e in risposta ad esigenze sociali, politiche e religiose ben precise, trasforma in qualcosa di nuovo e di largamente inedito i concetti di potere, e dominio sugli uomini.

Nell’Europa del Cinquecento esistono ancora circa mezzo migliaio di comunità politiche interconnesse, né sovrane, né autonome, che potenzialmente avrebbero potuto evolvere in tanti modi e di fatto sperimentano strade diverse. Dalla Repubblica di Venezia alla Confederazione elvetica, alle Province Unite, la storia europea ci mostra quanto il modello dello Stato sia ricco di contraltari, poiché altre vie erano effettivamente percorribili e in parte furono anche percorse.

Ma queste vicende di organizzazione non-statuale durante la prima età moderna, per quanto importanti, sono rimaste ai margini della storia dell’Occidente. L’evoluzione istituzionale, in effetti, ci ha proposto come asse unico della "politica" quello costruito intorno alla figura del principe e poi dell’assemblea. È il modello francese - con il passaggio dall’assolutismo monarchico a quello giacobino e parlamentare - che si colloca al centro della scena europea. Le aree in cui tale modello non trionfa immediatamente vengono definite utilizzando la categoria dell’arretratezza, sociale e politica.

 

Anche i paesi dominati dalle monarchie assolute conoscono esperienze differenziate e in qualche caso vedono emerge importanti fermenti liberali. Il primo paese ad abbandonare il modello della sovranità statuale è l’Inghilterra del Seicento, prima con la Rivoluzione di Oliver Cromwell, che degenera ben presto in assolutismo parlamentare e personale del Lord Protettore, poi nel 1688-89 con la Gloriosa rivoluzione che segna la nascita del primo esempio di Stato liberale il cui fine è la tutela dei diritti individuali.

Lo strumento per raggiungere tali fini viene individuato nel nuovo concetto di "sovranità popolare". Nelle parole del Presidente dell’Alta Corte di giustizia che nel 1649 condannò a morte Carlo I Stuart ben si coglie lo scontro fra l’Europa dell’assolutismo e quella nascente della "sovranità popolare": "Signore, questa Corte è convinta che la legge sia superiore a voi, e che avreste dovuto regnare secondo i suoi precetti; (...) come la legge è superiore a voi, così esiste qualcosa di superiore alla legge, l’autore, il creatore della legge, cioè il popolo inglese".

Quarant’anni dopo, la rinata monarchia inglese cambia volto: con l’introduzione dell’Habeas Corpus del 1679 (posto a garanzia dagli arresti arbitrari) e del Bill of Rights del 1689 (che precisa i diritti dei cittadini inglesi di fronte al potere) giunge effettivamente a compimento quel lungo processo iniziato con la Magna Charta del 1215 e che renderà l’Inghilterra uno dei paesi più rispettosi delle libertà individuali.

L’ideale dello Stato di diritto, pur nella sua problematicità, diventerà allora il primo grande cavallo di battaglia politico del liberalismo. In generale, si ritiene che lo Stato di diritto sia anche la preferenza dimostrata nel corso dei secoli da alcune società a farsi governare da leggi piuttosto che da uomini. Ma certo questa formulazione non può soddisfare pienamente nessun liberale, poiché la natura impersonale del potere di per sé nulla ci dice riguardo alla sua giustizia. In ogni caso, la limitazione e il bilanciamento dei poteri che si realizzano in Inghilterra dalla fine del Seicento saranno un punto di riferimento costante dei liberali del continente anche e soprattutto nel secolo successivo.

Ma la vera cultura unificante della battaglia intellettuale contro l’assolutismo monarchico deve essere ricercata in quella complessa costruzione giuridico-politica che va sotto il nome di "giusnaturalismo moderno". Anche l’antichità classica, dalla Grecia a Roma, conosce una forma peculiare di diritto naturale. Per Aristotele tutto ciò che è una legge di natura deve riflettersi in norme anch’esse naturali: la sottomissione dello schiavo è così altrettanto "naturale" di quella della donna. In Cicerone ancor più esplicito è il riferimento al fatto che al di là delle leggi prodotte dagli uomini esistono quelle, inviolabili, che derivano dalla natura. La stessa età cristiana conosce ovviamente una propria concezione del diritto naturale, che è parte di quello divino, ma che aggiunge l’idea che titolare di questi diritti di natura sia l’uomo stesso, in quanto creato ad immagine e somiglianza di Dio. La teoria classica del diritto naturale si esaurisce in un richiamo ai limiti del potere. Un sovrano che non rispetta questi vincoli può anche essere ucciso dai sudditi.

La dottrina del diritto naturale evolve in giusnaturalismo moderno a partire dall’opera di Ugo Grozio, "De jure belli ac pacis" del 1625. Il giurista olandese, infatti, in un passo celeberrimo afferma che la verità enunciata dall’esistenza dei diritti naturali degli individui non sarebbe inficiata neanche se Dio non esistesse. Secolarizzata, questa dottrina si rivela il maggiore strumento di lotta politica nei secoli XVII e XVIII, culminando nelle Rivoluzioni d’America e di Francia.

In realtà, tutti i grandi pensatori politici dall’inizio del Seicento fino alla fine del Settecento sono in un senso o in un altro giusnaturalisti e/o contrattualisti: essi credono nell’esistenza di diritti naturali e vedono la società quale frutto di un accordo contrattuale. Ma che cosa sono i diritti naturali?

In prima approssimazione sono tutti quei diritti di cui gli uomini godono in quanto esseri umani, a prescindere dalla loro appartenenza ad una società politica. Dal punto di vista filosofico questi diritti appartengono all’essenza dell’uomo e non possono essere violati senza ferirne la dignità. Tuttavia, il discorso sul diritto naturale si intreccia con quello del contratto originario dal quale avrebbe avuto luogo la nascita della società politica. Contrattualismo e giusnaturalismo procedono allora lungo linee convergenti.

Pur essendo impossibile indicare uno schema valido per tutti i pensatori del periodo, è lecito affermare che per la filosofia dell’epoca gli uomini allo stato di natura sono senza governo (felici o infelici non importa), ma hanno tutta una serie di diritti naturali, fra i quali quello alla vita, alla libertà e alla proprietà. A causa di alcuni problemi (conflittualità permanente, oppure l’esigenza di un giudice "terzo") essi decidono per contratto e consenso unanime di dar vita ad una società politica. Essi cedono la libertà in cambio della sicurezza, oppure si accordano al fine di tutelarsi nel migliore dei modi.

Come si può ben comprendere, da questa spiegazione dell’origine della società politica può risultare un’esaltazione dei poteri dello Stato oppure una loro limitazione, la definitiva rinuncia ai propri diritti naturali in cambio della sicurezza promessa dal Leviatano oppure la loro salvaguardia.

La prima strada è stata percorsa da Thomas Hobbes, mentre sulla seconda troviamo John Locke, grazie al quale il liberalismo conosce uno dei punti più alti della sua storia.

L’idea che gli uomini posseggano diritti preesistenti a qualunque governo, che questi diritti siano la vera essenza dell’essere umano e che, uscendo dallo stato di natura, gli individui non vogliano affatto rinunciare a tali diritti, d’altra parte, si rivela la maggiore costruzione politica ed intellettuale dell’era moderna. Soprattutto l’unica in grado di contrastare utilmente l’edificio intellettuale dominante: quello della monarchia di diritto divino.

Il diritto di resistenza è, da un lato, una filiazione intellettuale del diritto di uccidere il tiranno e, dall’altro, la più importante delle garanzie, giacché si trova a monte di ogni ordinamento giuridico legittimo.

Le idee hanno conseguenze e la storia del liberalismo, ai suoi albori, mostra proprio che solo una chiara percezione della posta in gioco, dello scontro fra dispotismo e libertà (Stato e individui, Re e sudditi), ha potuto condurre ad una forma di radicalismo politico in grado di piegare il potere e costringerlo "entro i limiti della sola ragione".

 

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