Asilo politico, non è troppo tardi Arturo Salerni
L'avvocato Arturo Salerni è membro del collegio difensivo italiano
di Abdullah Ocalan
Il 20 settembre 1999 davanti al Tribunale civile di Roma si terrà la
discussione finale prima della decisione in ordine al riconoscimento del diritto di asilo
in favore del leader curdo Abdullah Ocalan.
Il giudizio è stato promosso da Ocalan durante il suo soggiorno in
Italia. Tanti fatti si sono succeduti da allora: l'uscita di Ocalan dal nostro paese, il
suo peregrinare per l'Europa, la sua cattura in Kenia da parte dei servizi segreti turchi
con la complicità di chissà quali paesi, l'esibizione in pubblico del prigioniero
bendato, la vittoria alle elezioni politiche turche dei nazionalisti appartenenti al
partito dei Lupi Grigi (quello di Alì Agca, l'attentatore del Papa), la condanna a morte.

La richiesta all'autorità giudiziaria si basa sulla disposizione
contenuta nell'art.10 della Costituzione Italiana per cui "lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica". A questa
richiesta si sono opposte e si continuano ad opporre (nonostante i drammatici sviluppi
della situazione, evidenziati anche dalle recenti pronunzie di Mary Robinson, responsabile
delle Nazioni Unite per i diritti umani, della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, del
Consiglio d'Europa), sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Ministero
dell'Interno. Entrambi - attraverso l'Avvocatura dello Stato - sostengono che la mancata
presenza di Ocalan nel territorio italiano e il suo stato di detenzione rendono
improcedibile e comunque inutile la domanda di asilo.
La difesa di Ocalan ha ribadito invece l'ammissibilità della procedura
- non essendo dalla Costituzione richiesta la permanenza in Italia del richiedente asilo
quale condizione per l'accoglimento della domanda - ed il giudice ha ritenuto comunque di
dover proseguire nell'istruttoria, salvo successivamente decidere sulle questioni poste
dal Governo. Peraltro l'autorità giudiziaria ha ritenuto di disattendere la richiesta
formulata dall'Avvocatura dello Stato di demandare al Ministero degli Esteri un'indagine
sull'esistenza delle condizioni previste dall'art.10 della Costituzione (ovvero sulla
circostanza se in Turchia sia effettivamente impedito l'esercizio delle libertà
democratiche agli esponenti del movimento curdo): infatti il giudice, Dott. De Fiore,
ritene che l'indagine non possa che essere espletata dall'autorità giudiziaria ordinaria
nel rispetto della parità delle parti processuali. Va ricordato inoltre che due
associazioni di giuristi (Giuristi Democratici e Associazione per gli studi giuridici
sull'immigrazione) oltre al Consiglio Italiano dei Rifugiati si sono costituite in
giudizio a sostegno della richiesta di Ocalan.

Il 7 luglio sono stati ascoltati dal giudice numerosi testimoni che
hanno parlato della scoperta di fosse comuni, dell'eccidio di interi paesi, dei
desaparecidos, delle torture, degli arresti illegali, della mancanza di libertà di stampa
e di associazione, dell'impossibilità di esprimersi nella propria lingua, delle
condizioni di detenzione e della mancanza dei diritti di difesa di cui sono vittime le
popolazioni curde del sud-est della Turchia. Una mole impressionante di documenti di
diversa provenienza (corti di giustizia europea, Nazioni Unite, Parlamento Europeo,
Amnesty International, associazioni per i diritti umani, stampa internazionale,
Dipartimento di Stato U.S.A.) evidenzia l'esistenza di quelle condizioni di mancanza di
democrazia e di violazione dei diritti umani su cui la richiesta di asilo politico per
Ocalan è fondata.
L'opposizione su cui si attesta il Governo (ad una richiesta il cui
accoglimento può costituire un importante presupposto per la tutela della vita di Ocalan
in sede O.N.U. e degli organismi europei) appare a questo punto assolutamente
ingiustificata ed in contrasto con la manifesta volontà di contribuire ad una soluzione
positiva della vicenda di Ocalan e della questione curda.
Nel frattempo la Commissione Centrale per il riconoscimento dello
Status di Rifugiato ha ribadito la propria decisione di diniego di tale status ai sensi
della Convenzione di Ginevra nei confronti del Presidente Ocalan, una decisione basata
sulla mancata comparizione del richiedente avanti alla Commissione. Trattasi di decisione
assolutamente non condivisibile, non richiedendo la legge n. 39 del 1990 - che regola la
materia - la necessità dell'audizione di chi chiede il riconoscimento; ma trattasi
comunque di questione diversa da quella del riconoscimento dell'asilo politico. In un caso
infatti i criteri sono fissati dalla Convenzione di Ginevra e competente a decidere è la
speciale commissione governativa, nell'altro caso i requisiti sono dettati direttamente
dalla carta costituzionale e competente a decidere - nella sua indipendenza - è la
magistratura ordinaria.

E' importante sottolineare che una eventuale concessione dell'asilo
potrebbe essere fatta valere - anche in relazione ai trattati e alle convenzioni
internazionali sottoscritti da Italia e Turchia - dal nostro paese per tutelare la
posizione di Ocalan, le cui condizioni attuali sono a tutti note e nei confronti del quale
ci troviamo oggi in una situazione di palese violazione dei diritti fondamentali. Ciò che
auspichiamo è una costante attenzione della pubblica opinione su un caso che ha visto e
vede coinvolta l'Italia, e sul quale sarebbe stata necessaria maggiore fermezza ed un
rispetto autentico delle previsioni costituzionali.
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