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Più garanzie con il 'Web trade code'



Andrea Begnini



Sono ormai alcuni anni che le legislazioni internazionali e le regole della concorrenza costringono le imprese a certificare la qualità delle proprie merci e dei propri servizi, assieme ai processi di produzione, distribuzione e vendita che caratterizzano l'intero percorso del prodotto fino a raggiungere il consumatore finale, tramite un marchio di qualità. Specifiche commissioni concedono o negano la possibilità di esporre il marchio (i più diffusi sono quelli Uni-Iso seguiti da numeri come 9000 oppure 9001) che garantisce ai consumatori il rispetto, da parte dell'azienda certificata, di standard qualitativi minimi fissati dall'organismo certificante.


Nessuno però controlla le transazioni economiche che avvengono attraverso il trade on-line, la compravendita di prodotti e servizi su Internet. Qui la legislazione non è ancora riuscita a intervenire in modo chiaro e soddisfacente e il consumatore si trova stretto tra la paura di comprare una merce senza averla vista se non in fotografia e quella di dovere fornire alla cieca il proprio numero di carta di credito al venditore. Una recente indagine svolta dal Comitato per la difesa dei consumatori Altroconsumo dimostra come la Rete possa riservare spiacevoli sorprese: il 20 per cento dei siti contattati durante il test di prova non ha ottemperato alla restituzione della cifra pagata (il diritto di recesso per legge lo consente entro i dieci giorni successivi all'acquisto) e, in decine di casi, l'importo addebitato sulla carta di credito si è rivelato superiore a quello pattuito.

Ecco che, sia per le imprese che vogliono rassicurare la clientela circa la propria serietà, sia in favore dei consumatori che desiderano sapere presso quali siti fare acquisti, Altroconsumo ha deciso di avviare una procedura per la certificazione della qualità dei servizi riguardanti il commercio elettronico, il 'Web trade code'. Si tratta di un vero e proprio bollino di cui possono fregiarsi le aziende che accettano di sottoporre la propria struttura di vendita a controlli severi e continui organizzati dal Comitato in modo anche anonimo. Il progetto ha incontrato da subito il patrocinio della Commissione Europea ed è diventato internazionale coinvolgendo le quattro organizzazioni di consumatori del gruppo Conseur in Francia (www.clcv.org), Spagna (www.ocu.org), Belgio (www.test-achats.be) e Portogallo (www.deco.proteste.pt), la britannica Wich (www.which.net) e l'olandese Consumenten-bond (www.consumentenbond.nl).

La diffusione a livello europeo del 'Web trade code' si rivela fondamentale dal momento che Internet facilita gli acquisti all'estero e la creazione di una rete tra le varie organizzazioni di consumatori può consentire che ognuna di esse gestisca il controllo capillare dei siti e delle transazioni che avvengono nel proprio paese.


Vediamo nel dettaglio quali sono le garanzie che i consumatori ottengono rivolgendosi ai siti certificati dal marchio di Altroconsumo:
 
1. Sicurezza giuridica: in caso di acquisti all'estero, al contratto è applicabile il diritto dello Stato in cui risiede il consumatore.
 
2. Le informazioni: il consumatore è tenuto a conoscere tutto del fornitore (denominazione, forma giuridica, indirizzo completo, numero di telefono, e-mail, iscrizione alla camera di commercio, eventuali permessi e licenze), qualsiasi informazione riguardo ai prodotti e ai servizi offerti (caratteristiche, disponibilità, tempi e condizioni di consegna o di erogazione del servizio, prezzo e spese legate a tasse e trasporto, durata e validità dell'offerta).
 
3. Una procedura per l'ordine con tutte le caratteristiche idonee a limitare al massimo la possibilità di errore del cliente (deve essere per esempio indicata alla fine un riepilogo completo che riporti tutti i dati inseriti nei vari passaggi).
 
4. Il termine per il recesso, posto a norma di legge dopo 10 giorni dalla consegna, deve essere rispettato senza spese a carico del consumatore. Quanto già pagato deve essere rimborsato entro 15 giorni dalla comunicazione. E' da tenere presente che il diritto di recesso non è applicabile quando si comprano prodotti su misura oppure suscettibili di rapido deterioramento, e non è applicabile alla fornitura di giornali, periodici e all'acquisto di valori mobiliari.
 
5. I pagamenti devono essere seguiti dal rilascio di una fattura oppure di un documento elettronico che riportino nel dettaglio le spese e richiamino le modalità di esercizio del diritto di recesso. Devono essere prospettate al consumatore diverse modalità di pagamento e almeno una deve consentirgli di pagare alla fine del tempo concesso per recedere. Stesso discorso per la carta di credito, il cui ordine di pagamento non deve essere trasmesso prima dei 10 giorni legali.
 
6. La tutela della privacy deve comportare che il fornitore informi il cliente dei dati in suo possesso e del loro uso, dati che possono in qualsiasi momento essere rettificati dal consumatore. Per raccogliere informazioni non necessarie alla transazione (gusti, reddito, titolo di studio, ecc.) occorre specificarlo. Il fornitore deve permettere al consumatore di scegliere se i propri dati possono essere trasmessi a terzi e se vuole o meno ricevere in futuro messaggi promozionali elettronici.
 
7. La protezione dei minori riguarda i messaggi pubblicitari che devono essere chiaramente identificabili come tali e divisi da giochi e concorsi. Nessuna richiesta di informazioni personali deve essere loro avanzata e devono essere prese tutte le precauzioni affinché i minorenni non contrattino via Internet.
 
8. La sicurezza delle transazioni deve essere comprovata dal rilascio di un certificato da parte di un organismo indipendente (Verisign, Globalsign, Belsign) che attesti l'utilizzo di procedure sicure per il trasferimento dei dati, in particolare dei numeri delle carte di credito.
 
9. Quando il fornitore stabilisce collegamenti con altri siti deve indicare chiaramente al consumatore che sta lasciando il suo sito e invitarlo a verificare che quello nuovo disponga del logo 'Web trader'.
 
10. In caso di reclami il fornitore s'impegna a comunicare al consumatore gli elementi di prova dei quali dispone. L'intervento dell'organizzazione di consumatori che ha rilasciato il logo per una soluzione amichevole delle liti deve essere accettata.


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