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Attualita'



Fatti istituzionali e fatti convenzionali



Bruno Celano



Questo saggio appare sul numero 2/2000 della Nuova Serie della rivista Filosofia e Questioni Pubbliche diretta da Sebastiano Maffettone. Per ulteriori informazioni potete collegarvi al sito della Luiss Edizioni  o scrivere all'indirizzo e-mail edizioni@luiss.it 

Introduzione

Del mondo sociale fanno parte, o almeno sembrano fare parte, fatti che presentano una caratteristica sorprendente: sussistono, hanno luogo, solo se si crede che essi sussistano, abbiano luogo.

I fatti in questione sono cioè fatti la cui sussistenza dipende (è condizionata) dalla credenza che essi sussistano: si dà il caso che p solo se si crede che si dia il caso che p; S è P solo se si crede che S sia P; F sussiste solo se si crede che F sussista. Ad esempio: qualcosa è denaro solo se è ritenuto essere denaro; un certo tipo di movimento fisico è una mossa del gioco degli scacchi solo se si ritiene che sia una mossa del gioco degli scacchi; un certo insieme di eventi costituisce un matrimonio solo se si ritiene che costituisca un matrimonio; e così via, per un gran numero di nozioni chiave relative a pratiche istituzionalizzate. Chiamerò i fatti sociali che soddisfano questa condizione «fatti dipendenti dalla credenza», o «fatti istituzionali».

I fatti istituzionali sono caratterizzati da una relazione di circolarità fra essere e credere. In generale, relativamente a ogni genere di fatti, è possibile credere in modo veritiero che p solo se si dà il caso che p (‘Tizio crede in modo veritiero che p’ implica ‘si dà il caso che p’). Nel caso dei fatti istituzionali, però, vale anche la relazione inversa: se p è un fatto istituzionale, è possibile che si dia il caso che p solo se si crede che p (nel caso dei fatti istituzionali, ‘si dà il caso che p’ implica ‘si crede che si dia il caso che p’).
La circolarità di essere e credere (la dipendenza dalla credenza) che caratterizza i fatti istituzionali ha una conseguenza: i concetti istituzionali sono autoreferenziali. Quando C è un concetto istituzionale, affinché C si applichi a un certo tipo di oggetto O (affinché O cada sotto C, soddisfi la definizione di C) è necessario che si creda che C si applica a O (che O cade sotto C, soddisfa la definizione di C): ‘O è C’ significa, in parte, ‘O è ritenuto essere C’ (dire che O è C equivale a dire che O presenta certe caratteristiche, ed è ritenuto essere C; parte dell’analisi di C sarà la clausola: ‘è ritenuto essere C’). Ad esempio: che un certo tipo di oggetto sia denaro significa che presenta certe caratteristiche, e che è ritenuto essere denaro.

L’autoreferenzialità dei concetti istituzionali, a sua volta, sembra generare un regresso all’infinito (o un circolo vizioso). Se parte del contenuto dell’affermazione che qualcosa è x (ad esempio, denaro) consiste nell’affermazione che la cosa in questione è creduta essere x, «qual è il contenuto di questa credenza?». Nel caso dei fatti istituzionali, la credenza che qualcosa è x è, in parte, la credenza che essa è creduta essere x; è, cioè, la credenza che essa è creduta essere qualcosa che è creduta essere x (la credenza che essa è creduta essere qualcosa che è creduta essere qualcosa che è creduta essere x, e così via).

A prima vista, i fatti dipendenti dalla credenza, pur essendo fatti di tipo peculiare, possono propriamente dirsi esistenti o non esistenti: possono essere oggetto di asserti (statements) di fatto, di carattere genuinamente descrittivo, suscettibili di verità o falsità (nello stesso senso nel quale lo sono asserti che vertono su fatti non istituzionali; nel senso, assumo qui, della concezione della verità come corrispondenza).

Ma, ovviamente, i fatti dipendenti dalla credenza (fatti istituzionali) sono altamente sospetti. L’ammissione della loro esistenza, e l’idea che il discorso istituzionale (l’uso di termini istituzionali) sia una forma di discorso descrittivo, suscettibile di verità o falsità, ripugnano a una mentalità empirista.

La negazione della possibilità di fatti istituzionali, o del carattere descrittivo (aletico) del discorso istituzionale, assume almeno due forme.

1) Obiezione scettica (espressione, in teoria del diritto, di una posizione realistica estrema): non esistono, in realtà, fatti dipendenti dalla credenza; la credenza che essi esistano è solo un’illusione. Più precisamente:

a) le entità istituzionali sono entità illusorie; la credenza nella loro esistenza è paragonabile alla credenza nei demoni, negli spiriti;

b) l’idea che gli uomini abbiano il potere di porre in essere, mantenere in vita, e porre termine all’esistenza di, fatti istituzionali è un’idea magica: l’idea di un potere magico, o sovrannaturale.

Dunque, coloro che fanno uso dei termini istituzionali sono preda di un’allucinazione collettiva.

2) Obiezione di ridondanza (espressione, in teoria del diritto, di una posizione rigorosamente normativistica): l’uso di termini che designano fatti istituzionali è solo un espediente linguistico, utile ma fuorviante: la funzione dei termini istituzionali è meramente notazionale. I termini istituzionali consentono la riformulazione, in forma abbreviata o semplificata, di insiemi di prescrizioni (norme), e precisamente della relazione che intercorre fra insiemi di condizioni di applicazione di norme (fattispecie), e insiemi di conseguenze normative (obblighi, divieti eccetera). Affermare l’esistenza di un fatto istituzionale equivale ad affermare che è soddisfatto l’insieme (disgiuntivo o congiuntivo) delle condizioni di applicazione (condizioni di carattere fattuale, descrivibili, in ultima istanza, mediante termini non istituzionali) di un insieme di norme condizionali di condotta (norme che stabiliscono che, date certe condizioni, uno o più soggetti specificati devono, possono o non devono compiere azioni specificate; azioni che, in ultima istanza, possono essere descritte in termini non istituzionali).

Ad esempio, affermare che A e B sono sposati equivale ad affermare che hanno avuto luogo certi fatti, descrivibili mediante termini non istituzionali, e che tali fatti soddisfano l’insieme di condizioni al quale un insieme di norme condizionali riconnette particolari conseguenze normative: particolari obblighi, divieti, permessi, diritti, poteri eccetera. Non sussiste, in realtà, alcun fatto o entità ‘matrimonio’, dotato di esistenza indipendente, che venga magicamente ad esistenza grazie al prodursi dei fatti condizionanti, e da cui magicamente si generino gli obblighi, divieti, poteri eccetera, che ne costituiscono le conseguenze normative: il termine ‘matrimonio’ non denota alcunché, ma ha la funzione di un mero espediente notazionale.

Dunque, gli asserti che fanno (apparentemente) riferimento a fatti istituzionali, asserendone l’esistenza o specificandone le proprietà, non hanno, in realtà, carattere descrittivo, ma prescrittivo (eventualmente, carattere descrittivo del contenuto di prescrizioni ritenute in qualche senso esistenti - perché, ad esempio, appartenenti a un sistema normativo, o perché collettivamente accettate - o dei risultati della qualificazione di fatti non istituzionali sulla base di prescrizioni). Solo in apparenza il discorso istituzionale ha carattere descrittivo (solo in apparenza chi parla di istituzioni, fatti istituzionali, attività istituzionalizzate eccetera, compie delle affermazioni di fatto): il vocabolario istituzionale è, in realtà, un travestimento del vocabolario normativo; ed è, in linea di principio, riducibile a (eliminabile in favore di) quest’ultimo.

La tesi della riducibilità del vocabolario istituzionale al vocabolario normativo si presenta, a sua volta, in due versioni:

a) riducibilità del vocabolario istituzionale al vocabolario dei diritti lato sensu (posizioni normative soggettive: pretesa, dovere; libertà, non pretesa; potere, soggezione; immunità, non-potere);

b) riducibilità del vocabolario istituzionale al vocabolario delle modalità deontiche elementari: obbligo, divieto, permesso.

Se si ritiene, come taluni effettivamente ritengono, che il vocabolario dei diritti (delle posizioni normative soggettive) sia riducibile al vocabolario deontico elementare, la prima versione della tesi della riducibilità implicherà la seconda.

Entrambe le obiezioni (l’obiezione scettica, e l’obiezione di ridondanza, nelle sue due versioni) sono espressione di un atteggiamento riduzionista in materia di fatti istituzionali. Per la prima, l’uso di termini istituzionali rende un discorso privo di significato: il vocabolario istituzionale è vuoto, insensato; il discorso istituzionale ha, tutt’al più, valore espressivo di stati d’animo del parlante. La seconda riduce l’uso di termini istituzionali a una variante, un travestimento, del discorso normativo standard: il discorso istituzionale è discorso normativo camuffato, travestito, da discorso descrittivo (a meno che, ripeto, non lo si interpreti come una descrizione del contenuto di norme in qualche senso - perché appartenenti a un ordinamento, o perché socialmente accettate - esistenti; una simile interpretazione non smentisce, bensì conferma, l’obiezione di ridondanza).

Da entrambi i punti di vista, il punto di vista realistico e quello normativistico, chi parla di fatti istituzionali come se simili fatti esistessero effettivamente, e fossero suscettibili di descrizione, così come effettivamente esistono, e sono suscettibili di descrizione, i fatti naturali, è vittima di un errore: la reificazione di entità non esistenti. Sia nel caso dell’obiezione scettica, sia nel caso dell’obiezione di ridondanza, l’analisi degli asserti su fatti istituzionali (l’analisi dell’uso di termini istituzionali) si presenta come dotata di funzione terapeutica, demistificatoria. Da entrambi i punti di vista, insomma, il discorso istituzionale appare bisognoso di un energico intervento terapeutico.

Due teorie

Nel 1995 sono apparse due opere importanti in tema di fatti istituzionali: The Construction of Social Reality, di J. R. Searle, e The Opposite Mirrors. An Essay on the Conventionalist Theory of Institutions, di E. Lagerspetz.

Oggetto di entrambi i libri è la costituzione della realtà sociale. Entrambi gli autori affermano l’esistenza di fatti (sociali) dipendenti dalla credenza, considerandoli come i mattoni fondamentali della realtà sociale. Per entrambi gli autori, i fatti dipendenti dalla credenza, pur essendo fatti di tipo peculiare, possono propriamente dirsi esistenti o non esistenti: possono essere oggetto di asserti di fatto, di carattere genuinamente descrittivo, suscettibili di verità o falsità (nello stesso senso nel quale lo sono asserti che vertono su fatti non istituzionali).

Il problema che intendo discutere è se le teorie di Searle e Lagerspetz riescano a sfuggire alla critica riduzionista (nelle due versioni, realistica e normativistica). Il discorso istituzionale ha effettivamente bisogno di un intervento terapeutico?

Il paradigma convenzionalistico

Le teorie di Searle e di Lagerspetz differiscono l’una dall’altra sotto un aspetto di cruciale importanza: Searle rifiuta, mentre Lagerspetz accoglie (contribuendo in modo significativo alla sua elaborazione), un particolare paradigma di analisi dei fatti sociali dipendenti dalla credenza, che chiamerò «paradigma convenzionalistico».

Stando al paradigma convenzionalistico, le condizioni di esistenza di fatti sociali (o, quanto meno, di alcune classi di fatti sociali) sono da analizzare in termini di teoria dell’interazione strategica: i fatti sociali in questione rendono possibile la soluzione di problemi di interazione strategica (problemi di decisioni interdipendenti), che soddisfano certe condizioni (ad esempio, giochi di pura coordinazione, giochi di assicurazione, battaglia dei sessi, certi tipi di dilemmi del prigioniero iterati); e la loro esistenza è spiegata da questa circostanza (esistono perché rendono possibile la soluzione di problemi di interazione strategica del tipo rilevante). Grosso modo (questa non è, propriamente, una definizione, ma solo una caratterizzazione relativamente imprecisa) il fatto che p è un fatto convenzionale se e solo se:

1) la conoscenza comune del fatto che p rende possibile la soluzione di un problema di interazione strategica, PI, che soddisfa certe condizioni;

2) si dà il caso che p perché la conoscenza comune del fatto che p rende possibile la soluzione di PI.

Ad esempio: 1. La conoscenza comune del fatto che un certo tipo di supporto materiale è denaro rende possibile la soluzione, secondo alcuni, di un gioco di coordinazione, secondo altri, di un gioco di assicurazione; 2. Un certo tipo di supporto materiale è denaro perché la conoscenza comune del fatto che lo sia rende possibile la soluzione di un gioco di coordinazione, o di un gioco di assicurazione. Caso paradigmatico di fatto convenzionale è una convenzione (nella particolare accezione di questo termine definita da D. Lewis).

Il paradigma convenzionalistico si avvale del ricorso alla nozione di conoscenza comune. Non è facile fornire una definizione soddisfacente di questa nozione. Ai nostri fini, basterà attenersi alla definizione corrente: il fatto che p è conoscenza comune fra i membri di un gruppo G se e solo se ciascuno dei membri di G crede che p, crede che ciascuno dei membri di G creda che p, e così via all’infinito. D’ora in avanti, assumerò che questa analisi della nozione di conoscenza comune sia corretta, e utilizzabile.

La teoria di Searle

La teoria. In The Construction of Social Reality, Searle fa oggetto di trattazione sistematica la distinzione (elaborata da Elizabeth Anscombe, e adottata dallo stesso Searle sin dalla prima metà degli anni Sessanta) fra fatti «bruti» e fatti istituzionali. Con la locuzione «fatti istituzionali» Searle intende, specificamente, fatti la cui esistenza è dipendente da istituzioni umane (fatti che esistono soltanto «entro» istituzioni). Queste ultime sono, a loro volta, sistemi di regole costitutive: regole della forma ‘X ha valore di (counts as) Y nel contesto C’, che, dice Searle, creano, e anche regolano, nuove forme di comportamento, che non sarebbero possibili in assenza di tali regole medesime (forme di comportamento, cioè, il cui concetto è logicamente dipendente dalle regole in questione). Le regole costitutive vengono da Searle contrapposte alle regole che egli chiama «regolative», nella classe delle quali ricadono le norme in termini di obblighi, divieti, permessi. Le regole regolative, a differenza delle regole costitutive, regolano forme di comportamento che sono possibili anche in assenza di tali regole medesime e, in questo senso, preesistono rispetto ad esse (le regole regolative, cioè, regolano forme di comportamento il cui concetto è logicamente indipendente da tali regole medesime).

In The Construction of Social Reality l’obiettivo di Searle è l’elaborazione di una «teoria generale dell’ontologia dei fatti sociali e delle istituzioni sociali». Gli elementi che consentono di rendere conto della possibilità di fatti istituzionali sono, secondo Searle, tre:

1) assegnazione di funzione: la capacità, da parte degli esseri umani, di assegnare, o imporre, funzioni a oggetti, siano essi naturali o costruiti (ad esempio, la capacità di assegnare a una pietra la funzione di fermacarte). L’imposizione di una funzione è, precisa Searle, una forma di intenzionalità;

2) intenzionalità collettiva: la capacità, da parte degli esseri umani, di condividere stati intenzionali: di avere stati mentali della forma: ‘Noi (collettivamente) crediamo (desideriamo, intendiamo eccetera) che...;

3) regole costitutive.

In che modo questi tre elementi consentono, secondo Searle, di rendere conto della possibilità di fatti istituzionali?

Il nocciolo della teoria di Searle si può riassumere nella tesi seguente: si ha un fatto istituzionale se e solo se viene assegnata a un certo tipo di oggetto, per intenzionalità collettiva, una funzione che (a differenza da quanto accade nel caso della pietra utilizzata come fermacarte) l’oggetto non è in grado di adempiere in virtù della sua costituzione fisica, ma solo in virtù dell’accettazione collettiva del fatto che esso sia in grado di adempierla. Searle chiama questo tipo di funzioni - funzioni che gli oggetti cui sono assegnate non sono in grado di adempiere in virtù della loro costituzione fisica, ma solo in virtù dell’accettazione collettiva del fatto che essi siano in grado di adempierle - «funzioni di status». L’imposizione di una funzione di status ha la forma: ‘X (un certo tipo di cosa) ha valore di Y (uno status, cui si accompagna una funzione, o un insieme di funzioni, del tipo indicato) in C’.

Più precisamente, prosegue Searle, «la creazione di una funzione di status consiste nel conferimento di un qualche nuovo potere»: l’intenzionalità collettiva costitutiva di fatti istituzionali ha la forma: ‘Noi collettivamente accettiamo (Tizio ha potere (Tizio fa A))’

Un esempio può chiarire questa proposta di analisi. Che un certo tipo di pezzo di carta sia una banconota da mille lire è un fatto istituzionale. Questo fatto sussiste se e solo se al tipo di pezzo di carta in questione viene assegnato, per intenzionalità collettiva, lo status di banconota da mille lire, uno status cui si accompagna un insieme di funzioni (l’insieme di ciò che si può fare con una banconota da mille lire, in quanto banconota da mille lire); funzioni, si noti, che il pezzo di carta non è in grado di adempiere in virtù della sua costituzione fisica, ma solo in virtù dell’accettazione collettiva del fatto che esso abbia lo status di banconota da mille lire. Ma, prosegue Searle, la struttura profonda di questa assegnazione collettiva di funzione (cioè: la struttura profonda dell’intenzionalità collettiva costitutiva del fatto istituzionale in questione) consiste nel conferimento di un nuovo potere: la struttura profonda dell’intenzionalità collettiva costitutiva dell’entità ‘banconota da mille lire’ è: ‘Noi collettivamente accettiamo che chiunque sia in possesso di questo tipo di pezzo di carta abbia il potere di compiere i seguenti tipi di atti (l’insieme delle cose che si possono fare con una banconota da mille lire, in quanto banconota da mille lire)’.

Obiezioni. Secondo Searle:

1) l’intenzionalità collettiva costitutiva di fatti istituzionali è «un dato biologicamente primitivo» (una «forma primitiva di vita mentale»): non è riducibile all’intenzionalità individuale (non è riducibile, cioè, a un complesso di credenze, desideri, preferenze, intenzioni eccetera, individuali). Non è, dunque, analizzabile in termini di intenzioni individuali e credenze reciproche (conoscenza comune), come sarebbe invece richiesto da un’analisi in chiave convenzionalistica.

2) l’autoreferenzialità delle nozioni istituzionali (sopra, 1.) non comporta né circolarità viziosa, né regresso all’infinito, perché è possibile spiegare il contenuto dei termini istituzionali «ampliando il circolo»; facendo ricorso, cioè, a ulteriori termini istituzionali

Si consideri, ad esempio, il concetto di denaro. Parte del contenuto della nozione di denaro è la clausola: ‘ritenuto essere denaro’ (della definizione del concetto di denaro fa parte la clausola: ‘è ritenuto essere denaro’: un certo tipo di cosa è denaro solo se è ritenuto essere denaro). Ma, sostiene Searle, questa condizione non comporta alcun circolo vizioso o regresso all’infinito, perché è possibile spiegare il contenuto della credenza in oggetto (la credenza che il tipo di cosa in questione sia denaro) facendo ricorso a ulteriori termini istituzionali: un certo tipo di cosa è denaro solo se è ritenuto essere un mezzo di scambio, un deposito di valore eccetera (è possibile, cioè, sostituire il termine ‘denaro’, nella clausola in oggetto, con le ulteriori locuzioni - anch’esse istituzionali - ‘mezzo di scambio’, ‘deposito di valore’, ‘mezzo di pagamento’ eccetera). In questo senso, dice Searle, «possiamo incassare (cash out) la descrizione nei termini dell’insieme di pratiche nel quale il fenomeno è inserito»; ampliando, cioè, il circolo delle nozioni istituzionali coinvolte nell’analisi;

3) l’esistenza di fatti istituzionali dipende da regole (non regolative, ma) costitutive.
Tuttavia, è possibile mostrare quanto segue:

1) Intenzionalità collettiva. La tesi della non riducibilità dell’intenzionalità collettiva costitutiva di fatti istituzionali a un insieme di intenzioni individuali e credenze reciproche (credenze individuali, strutturate secondo la forma della conoscenza comune) non è convincente, per due ragioni reciprocamente indipendenti.

In primo luogo, la nozione di intenzionalità collettiva adottata da Searle (la capacità di condividere stati intenzionali della forma: ‘Noi collettivamente crediamo, desideriamo eccetera, che p’, concepita come un «dato biologicamente primitivo») è fortemente problematica: è difficile sottrarsi all’impressione che, pace Searle, questa nozione di intenzionalità collettiva presupponga necessariamente la nozione di un soggetto collettivo, del quale i soggetti individuali sarebbero parti, o organi («una super-mente, che per così dire fluttui al di sopra delle menti individuali»). È assai più plausibile l’ipotesi che stati intenzionali della forma ‘Noi collettivamente crediamo, desideriamo eccetera, che p’ siano da analizzare come la conclusione di un’inferenza (un ragionamento pratico) le cui premesse sono preferenze, credenze, intenzioni, individuali, e credenze reciproche (conoscenza comune).

In secondo luogo, ammesso che la nozione searliana di intenzionalità collettiva possa essere accolta, la sua eventuale adozione non è comunque incompatibile con la possibilità che, limitatamente a classi particolari di fatti sociali, l’intenzionalità collettiva costitutiva di tali fatti sia effettivamente analizzabile nei termini di un insieme di intenzioni individuali e credenze reciproche (conoscenza comune).

2) Autoreferenzialità delle nozioni istituzionali. Searle non riesce a fornire un’interpretazione plausibile dell’autoreferenzialità dei concetti istituzionali. La tesi che sia possibile sfuggire a circolarità e regresso all’infinito «ampliando il circolo», infatti, non è convincente.

Perché? Per una ragione piuttosto semplice: il circolo, e con esso il regresso all’infinito, si rigenerano a ogni passo dell’analisi. Data una qualsiasi specificazione di che cosa sia per un certo tipo di cosa essere x (dove x è una nozione istituzionale), a questa specificazione si potrà e si dovrà comunque aggiungere, se x è una nozione istituzionale, la clausola: ‘ed è ritenuto essere un tipo di cosa che ha le proprietà appena menzionate’. Per ogni passo ulteriore nella spiegazione dei termini (istituzionali) coinvolti nella spiegazione di un termine istituzionale dato, cioè, si dovrà comunque aggiungere, all’elenco delle condizioni necessarie affinché le caratteristiche (istituzionali) C1...Cn si applichino a un certo tipo di oggetto O, la clausola ‘e gli O sono ritenuti essere C1...Cn’.

Si consideri, nuovamente, l’esempio del concetto di denaro. È vero: è possibile spiegare il contenuto della credenza che un certo tipo di cosa sia denaro facendo ricorso a ulteriori termini istituzionali: un certo tipo di cosa è denaro solo se è ritenuto essere un mezzo di scambio, un deposito di valore eccetera. Ma qual è il contenuto di questa ulteriore credenza? Se, come postula Searle, il fatto che un certo tipo di cosa sia un mezzo di scambio, un deposito di valore eccetera, è anch’esso un fatto istituzionale, la risposta a questa domanda sarà, in parte: ‘questo tipo di cosa è ritenuto essere un mezzo di scambio, un deposito di valore eccetera’ (parte del contenuto della credenza che questo tipo di cosa è un mezzo di scambio sarà che esso è creduto essere un mezzo di scambio). La possibilità di spiegare il contenuto della credenza in oggetto (la credenza che il tipo di cosa in questione sia denaro) facendo ricorso a ulteriori termini istituzionali, dunque, non preclude affatto la caduta in un circolo vizioso, o un regresso all’infinito. Circolo vizioso e regresso all’infinito non vengono evitati, ma solo differiti e occultati.

3) Regole costitutive. Nella teoria di Searle, il vocabolario istituzionale risulta riducibile al vocabolario normativo (il vocabolario istituzionale è in linea di principio, eliminabile in favore del vocabolario normativo). La teoria di Searle, cioè, presta il fianco all’obiezione di ridondanza. Vediamo perché.

Secondo Searle, l’intenzionalità collettiva che è condizione necessaria di esistenza di un fatto istituzionale ha, in ultima istanza, la forma: ‘Noi collettivamente accettiamo (Tizio ha potere (Tizio fa A))’. Le regole costitutive, dunque, scompaiono dall’analisi. Al loro posto subentra l’accettazione collettiva di norme: norme che conferiscono poteri.

In altri termini: il passo cruciale dell’analisi di Searle consiste nel portare alla luce l’aspetto deontico dei fatti istituzionali. Le funzioni di status sono, in ultima istanza, poteri; se (come sembra implicare l’analisi searliana dei poteri istituzionali) le norme che conferiscono poteri sono riducibili a norme condizionali di obbligo (divieto, permesso), lo saranno anche le asserzioni su fatti istituzionali. Le regole costitutive, dunque, non sono nulla di più che definizioni, ovvero frammenti di norme condizionali di condotta: la loro funzione è meramente notazionale (semplificazione e sistematizzazione di insiemi di prescrizioni). Lo stesso Searle conclude esplicitamente che il risultato della propria analisi della struttura intenzionale dei fatti istituzionali è che «in linea di massima, tutto quanto finisce per rivelarsi di carattere deontico».

Dunque: il risultato dell’analisi della realtà istituzionale proposta da Searle è che affermare l’esistenza di un fatto istituzionale equivale o ad accettare (collettivamente) una prescrizione (un insieme di prescrizioni), o, in subordine, ad asserire che una certa prescrizione (un certo insieme di prescrizioni) è collettivamente accettata. Si tratta, banalmente, del fenomeno denominato da H.L.A. Hart «esistenza di una regola sociale».

Due precisazioni:

1) La contrapposizione fra fatti «bruti» e fatti istituzionali è un’interpretazione dell’antica dicotomia physis/nomos. L’eventuale riduzione delle regole costitutive a norme condizionali equivarrebbe non all’eliminazione, ma ad una diversa interpretazione di questa dicotomia: la sua articolazione nella forma della contrapposizione fra causalità e imputazione. Si tratta, precisamente, della versione kelseniana dell’opposizione physis/nomos.

2) L’analisi searliana dei fatti istituzionali implica che il vocabolario istituzionale risulti eliminabile in favore del vocabolario normativo; le regole costitutive sono, banalmente, definizioni. Ciò non significa, però, né, in primo luogo, che il vocabolario istituzionale sia inutile, né, soprattutto, che il ricorso al vocabolario istituzionale non possa avere un profondo valore espressivo; non significa, cioè, che l’uso di termini istituzionali, l’interpretazione di fatti, atti, forme di attività alla luce di relazioni istituzionali non possa costituire espressione di atteggiamenti di partecipazione, condivisione, apprezzamento, entusiasmo, appartenenza eccetera (e i loro contrari). Non v’è dubbio che gli esseri umani siano inclini alla produzione di simboli; e che la produzione di simboli, e di sistemi di simboli, possa costituire un’attività apprezzata e praticata come un fine in sé, al limite, come un gioco in se stesso degno di essere giocato. Tutto ciò può benissimo essere concesso anche da chi faccia propria l’obiezione di ridondanza: che il vocabolario istituzionale possa essere ridotto al vocabolario normativo non implica che sia un bene farlo, tanto meno che si debba, sempre e comunque, farlo. Avvalersi delle possibilità offerte da un sistema simbolico può essere estremamente piacevole, e può avere un profondo valore comunicativo (ad esempio, l’affermazione della propria appartenenza a una comunità). Tuttavia, la tesi che sia questo, in ultima istanza, ciò che è in gioco nell’affermazione dell’esistenza di fatti istituzionali non è affatto consonante né con la lettera né con lo spirito dell’analisi di Searle.

La teoria di Lagerspetz

L’analisi dei fatti istituzionali proposta da Searle, dunque, presta il fianco all’obiezione di ridondanza. Per di più, sotto tutti e tre gli aspetti presi in esame (intenzionalità collettiva; autoreferenzialità dei concetti istituzionali; riducibilità del vocabolario istituzionale al vocabolario deontico) la nozione searliana di fatto istituzionale sembra per così dire perseguitata dalla nozione di fatto convenzionale. Sotto tutti e tre gli aspetti indicati, cioè, la nozione searliana di fatto istituzionale sembra essere una confusa approssimazione della nozione di fatto convenzionale. Vediamo perché, esaminando brevemente la teoria di Lagerspetz.

La differenza di fondo fra la teoria di Lagerspetz e quella di Searle consiste, come si è accennato, nel ricorso alla nozione di convenzione, e alla nozione, ad essa connessa, di conoscenza comune: i fatti (sociali) dipendenti dalla credenza sui quali verte l’analisi di Lagerspetz sono fatti convenzionali (nel senso sopra definito). Nella teoria di Lagerspetz, dunque, la sussistenza di fatti dipendenti dalla credenza è soggetta a due ovvie condizioni: 1) che si dia un problema di interazione strategica; 2) che la sussistenza del fatto in questione sia conoscenza comune fra gli agenti coinvolti.

Questa duplice condizione - sussistenza di un problema di decisioni interdipendenti e conoscenza comune - consente di sfuggire alle difficoltà che rendono insoddisfacente l’analisi di Searle.

1) Intenzionalità collettiva. Le due condizioni conferiscono un contenuto e una struttura ben determinati all’intenzionalità collettiva costitutiva dei fatti dipendenti dalla credenza (intenzionalità collettiva che, come si è detto, è invece per Searle un dato «primitivo» non analizzabile. Se p è un fatto convenzionale, si dà il caso che p perché:

a) ciascuno dei membri di G crede che si dia il caso che p, perché crede che ciascuno dei membri di G crede che si dia il caso che p (crede che ciascuno dei membri di G crede che ciascuno dei membri di G crede che si dia il caso che p, e così via);

b) ciascuno dei membri di G preferisce che, se gli altri membri di G preferiscono che si dia il caso che p, si dia il caso che p.

L’intenzionalità (collettiva) costitutiva di fatti convenzionali, dunque, non è un dato primitivo: non si identifica (come invece accade nella teoria di Searle) con il fenomeno, generico e indefinito, dell’accettazione collettiva di un contenuto intenzionale (nella fattispecie, una prescrizione). È invece (la conclusione di) un ragionamento pratico.

2) Autoreferenzialità delle nozioni istituzionali. Searle, come abbiamo visto, non riesce a dare un’interpretazione soddisfacente dell’autoreferenzialità dei concetti istituzionali. Al contrario, il ricorso alla nozione di conoscenza comune consente di fornire un’analisi particolarmente plausibile dell’autoreferenzialità delle nozioni istituzionali. Infatti:

a) se il fatto che p è conoscenza comune presso i membri di un gruppo G, ciascuno dei membri di G crede che ciascuno creda (e così via) che si dà il caso che p;

b) se (come accade nel caso dei fatti convenzionali) si dà il caso che p solo se è conoscenza comune che p, la credenza, da parte di ciascuno dei membri di G, che si dia il caso che p comprenderà, come sua parte non eliminabile, la credenza che sia conoscenza comune che p (che ciascuno creda che ciascuno creda - e così via - che si dà il caso che p).

Dunque: se p è un fatto convenzionale, la credenza che si dà il caso che p contiene, come sua parte non eliminabile, la credenza che ciascuno dei membri del gruppo creda che ciascuno dei membri del gruppo creda (e così via) che si dà il caso che p. Si tratta precisamente della forma di autoreferenzialità rilevata (ma non adeguatamente spiegata) da Searle.

In breve: l’autoreferenzialità dei termini che designano fatti istituzionali può plausibilmente essere interpretata come una spia, un indizio, della loro natura di fatti convenzionali. Le credenze da cui dipende la sussistenza di fatti istituzionali sono caratterizzate da circolarità e regresso all’infinito perché la conoscenza comune che simili fatti sussistano è condizione necessaria della loro sussistenza.

3) Riducibilità del vocabolario istituzionale al vocabolario deontico. L’analisi fornita da Lagerspetz dei fatti convenzionali non presta il fianco all’obiezione di ridondanza: i fatti convenzionali (à la Lagerspetz) non sono riducibili all’accettazione di (insiemi di) prescrizioni; il vocabolario convenzionale (à la Lagerspetz) non risulta riducibile al vocabolario normativo (né al vocabolario dei diritti lato sensu, né al vocabolario deontico elementare).

Infatti: la sussistenza di un fatto convenzionale è spiegata in termini di preferenze condizionali e insiemi di aspettative reciproche di condotta di più livelli (virtualmente infiniti): ciascuno dei membri di G fa A in S (compie un certo tipo di azione in un certo tipo di situazione), perché si aspetta che ciascuno dei membri di G si aspetti che ciascuno dei membri di G si aspetti (e così via) che ciascuno dei membri di G faccia A in S, e preferisce, a condizione che ciascuno dei membri di G faccia A in S, fare A in S. Gli atteggiamenti e le credenze rilevanti ai fini dell’esistenza di un fatto convenzionale, dunque, non comprendono né atteggiamenti deontici (accettazione di norme), né credenze vertenti su atteggiamenti deontici.

Nei fatti convenzionali, in breve, non è presente, alcuna componente deontica; non siamo in presenza di un travestimento del vocabolario normativo.

Riassumendo. I fatti convenzionali soddisfano le condizioni necessarie affinché si possa parlare, per usare un’espressione di Searle, di una realtà «dipendente dall’accordo umano»; ma non sono affetti dalle difficoltà dalle quali sono affetti i fatti istituzionali à la Searle (il che, ovviamente, non esclude la possibilità che la nozione di fatto convenzionale sia affetta da altre difficoltà).

Conclusione

La teoria dei fatti istituzionali sfugge all’obiezione di ridondanza (riesce, cioè, a evitare la conclusione che il vocabolario istituzionale sia riducibile al vocabolario normativo) solo a condizione di accogliere, di fare proprio, il paradigma convenzionalistico. Affinché l’esistenza di fatti istituzionali (fatti sociali dipendenti dalla credenza) non risulti riducibile al fenomeno dell’accettazione collettiva di prescrizioni, affinché l’uso di termini istituzionali non risulti riducibile a un espediente notazionale (e, dunque, l’affermazione dell’esistenza di un fatto istituzionale non risulti riducibile a un modo di fare riferimento all’insieme delle condizioni di applicazione di insiemi di norme condizionali), è necessario fornire, della nozione di fatto istituzionale, un’analisi in chiave convenzionalistica. Insomma: dire che p è un fatto istituzionale è dire qualcosa di non esprimibile mediante l’uso, o la menzione, del vocabolario deontico, se, e solo se, p è un fatto convenzionale. (Questa conclusione, beninteso, vale solo limitatamente alla teoria di Searle; nulla di quanto è stato detto finora esclude la possibilità di analisi non convenzionalistiche della nozione di fatto istituzionale diverse da quella fornita da Searle.)

Come rispondere, infine, all’obiezione scettica? ‘Esistono’ i fatti istituzionali, o non ha alcun senso affermarne l’esistenza o la non esistenza?

I fatti istituzionali esistono, ma per convenzione: gli asserti relativi a entità, proprietà e atti istituzionali possono essere veri o falsi, ma lo sono in dipendenza dal loro essere (collettivamente) ritenuti veri o falsi. Ciò non vuol dire né che i fatti istituzionali esistano allo stesso modo di fatti bruti, né che essi, in fondo, non esistano. In ciò risiede la loro natura peculiare.



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