279 - 14.06.05


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Le legislazioni europee
Vittoria Franco

Le leggi europee in materia di fecondazione assistita sono simili nell’impianto e nei criteri di fondo, ma si differenziano per gli obiettivi e le possibilità che consentono. Adottate in epoche diverse, solo alcune regolano contemporaneamente fecondazione assistita e ricerca scientifica sugli embrioni. Come abbiamo già visto parlando delle cellule staminali, molti paesi in anni più recenti hanno adottato nuove leggi specifiche su clonazione terapeutica e ricerca sugli embrioni, com’è giusto che sia trattandosi di fattispecie diverse, anche se collegate fra loro. Tutte si ispirano al principio del rispetto della dignità umana e dei diritti dell’uomo, come suggerisce la Convenzione di Oviedo, ma con interpretazioni e aperture diverse. Un elemento unificante è il divieto di clonazione riproduttiva, bandita anche dalle legislazioni più liberali come quelle inglese e spagnola.

La prima a darsi una legge sulla fecondazione assistita, nel 1984, è stata la Svezia; l’ultima – venti anni dopo – l’Italia con un testo che, come abbiamo visto, raccoglie tutti i divieti possibili. Prima di noi, nel 2002, l’aveva fatto la Grecia, allineandosi però con grande equilibrio alle legislazioni più avanzate con una legge che consente l’assistenza medica per rimediare alla sterilità e all’infertilità o per evitare la trasmissione di malattie genetiche gravi. Anche la scelta del sesso viene ammessa solo per evitare la trasmissione di patologie legate al sesso. Possono accedere alla tecniche coppie sposate o conviventi e il consenso può essere revocato fino al momento del trasferimento in utero. È possibile anche la fecondazione cosiddetta post mortem, cioè con seme del coniuge o del convivente nel frattempo deceduto, ma solo dietro autorizzazione del giudice e se era stato dato un consenso scritto prima della morte. In casi eccezionali, e sempre con l’autorizzazione del giudice, si può ricorrere all’utero di un’altra donna, a titolo gratuito e con il consenso di tutte le persone interessate. La coppia decide sul destino degli ovuli fecondati e crioconservati. È consentita la fecondazione eterologa e per i donatori di gameti è garantito l’anonimato, ma con la possibilità per la persona nata di accedere ai dati in caso di necessità.

La Gran Bretagna dispone dal 1990 dello Human Fertilisation and Embryology Act, una legge molto aperta, che raccoglie le indicazioni della Commissione Warnock – istituita dopo la nascita della prima «bambina in provetta» – sia per la ricerca che per la fecondazione assistita. Raccontando delle discussioni all’interno del Comitato da lei presieduto, Mary Warnock osserva: “Una delle domande poste al Comitato era se la ricerca in quel campo dovesse continuare e, in caso di risposta affermativa, in che modo dovesse essere regolamentata. Sul problema della regolamentazione fu abbastanza difficile trovare un accordo, ma non avemmo dubbi sulla questione fondamentale: se dovesse essere consentita la ricerca”. E sulla fecondazione: “Anche se talora furono avanzati argomenti sulla sovrappopolazione complessiva del mondo, nessuno di essi fu rilevante per la questione se individui che soffrono per una condizione curabile [...] debbano essere aiutati, se possibile, a diventare genitori. È sempre molto difficile mettere insieme argomenti generali o globali con casi individuali”. Seguendo questo filo di ragionamento, che possiamo sintetizzare nella formula che abbiamo già adoperato in altri momenti, della “responsabilità individuale e di coppia”, la legge ha stabilito di consentire la fecondazione eterologa non solo per le donne sposate o conviventi, ma anche per le nubili. In quest’ultimo caso il codice deontologico dell’istanza medica incaricata di far rispettare la legge britannica stabilisce che si deve tener conto della presenza, nell’entourage della futura madre, di una persona che possa condividere la responsabilità dell’educazione del bambino. Anche per la legislazione britannica sono possibili l’inseminazione post mortem e l’affitto dell’utero purché a titolo gratuito. Le singles sono ammesse alle tecniche di fecondazione assistita anche in Olanda, Belgio e Finlandia.

Le stesse possibilità dell’Inghilterra consente la cattolicissima Spagna sin dal 1988. Il governo di Aznar aveva ridotto a tre gli embrioni da produrre e da trasferire, ma si sta rimediando con la reintroduzione della crioconservazione.
La Germania e la Svizzera hanno in materia leggi severe che, però, non vietano tutto ciò che vieta quella italiana, nonostante si ispirino anch’esse al principio della protezione dell’embrione. La legislazione tedesca ammette sia l’inseminazione omologa che quella eterologa solo per le coppie sposate, mentre per le coppie di fatto è richiesta l’autorizzazione di una commissione regionale dell’Ordine dei medici. La fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa. È inoltre vietato trasferire nel corpo di una donna più di tre embrioni per un ciclo di inseminazione. La crioconservazione è consentita solo nella fase dello zigote e non sono ammessi l’inseminazione post mortem e l’utero in affitto. Sono escluse in modo implicito la diagnosi preimpianto e la selezione embrionaria come conseguenza del fatto che viene condannato chiunque intervenga su un embrione a scopo diverso da quello di assicurarne la sopravvivenza. Mentre il divieto di predeterminazione del sesso prevede un’eccezione nel caso in cui sia volta a prevenire l’insorgere nel nascituro della distrofia muscolare di Duchenne o di altra patologia genetica riconosciuta tra le affezioni gravi dall’autorità designata dalla legge dei Länder.

Leggi simili tra loro hanno l’Austria e la Svezia, che ammettono fecondazione omologa ed eterologa per le coppie sposate o conviventi, ma non per le donne sole. Peculiarità di questi due paesi è che in caso di eterologa i dati del donatore non sono coperti dall’anonimato, ma possono essere conosciuti dalla persona nata appena raggiunta la “sufficiente maturità”; in Austria a 14 anni.

La Francia ha una legge in materia di fecondazione assistita dal 1994. Essa stabilisce che solo le coppie sposate o conviventi da almeno due anni possano accedere alla fecondazione artificiale. È ammessa la fecondazione con donatore solo quando la procreazione assistita all’interno della coppia non abbia avuto successo. La legge vieta il concepimento e l’utilizzazione di embrioni umani per fini commerciali e industriali, il concepimento in vitro di embrioni umani per fini di studio o di ricerca e ogni forma di sperimentazione sull’embrione. La diagnosi preimpianto è consentita solo per fini medici e di prevenzione nel caso in cui la coppia abbia forti possibilità di generare un figlio affetto da malattie genetiche particolarmente gravi e incurabili e sia già stata individuata in uno dei genitori l’anomalia responsabile. Essa deve essere autorizzata. In via eccezionale è prevista anche la donazione di embrioni conservati. In tal caso la legge predispone una procedura analoga a quella dell’adozione. L’autorità giudiziaria deve assicurarsi che la coppia ricevente sia in grado di offrire al nascituro adeguate condizioni di vita sul piano familiare, educativo e psicologico. È necessario il consenso sia della coppia donatrice che di quella ricevente. È ammessa la crioconservazione, ma vietati l’utero in affitto e l’inseminazione post mortem.

Negli Stati Uniti la situazione è diversificata, a seconda degli Stati. In genere, sono ammesse sia la fecondazione omologa che quella eterologa. In alcuni Stati, come la California, è ammesso anche l’utero in affitto.

 

Questo testo è tratto dal libro di Vittoria Franco Bioetica e procreazione assistita. Le politiche della vita tra libertà e responsabilità, Donzelli editore, 2005.

 

 

 

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