Le leggi europee in materia di
fecondazione assistita sono simili nell’impianto
e nei criteri di fondo, ma si differenziano per gli
obiettivi e le possibilità che consentono.
Adottate in epoche diverse, solo alcune regolano contemporaneamente
fecondazione assistita e ricerca scientifica sugli
embrioni. Come abbiamo già visto parlando delle
cellule staminali, molti paesi in anni più
recenti hanno adottato nuove leggi specifiche su clonazione
terapeutica e ricerca sugli embrioni, com’è
giusto che sia trattandosi di fattispecie diverse,
anche se collegate fra loro. Tutte si ispirano al
principio del rispetto della dignità umana
e dei diritti dell’uomo, come suggerisce la
Convenzione di Oviedo, ma con interpretazioni e aperture
diverse. Un elemento unificante è il divieto
di clonazione riproduttiva, bandita anche dalle legislazioni
più liberali come quelle inglese e spagnola.
La prima a darsi una legge sulla fecondazione assistita,
nel 1984, è stata la Svezia; l’ultima
– venti anni dopo – l’Italia con
un testo che, come abbiamo visto, raccoglie tutti
i divieti possibili. Prima di noi, nel 2002, l’aveva
fatto la Grecia, allineandosi però con grande
equilibrio alle legislazioni più avanzate con
una legge che consente l’assistenza medica per
rimediare alla sterilità e all’infertilità
o per evitare la trasmissione di malattie genetiche
gravi. Anche la scelta del sesso viene ammessa solo
per evitare la trasmissione di patologie legate al
sesso. Possono accedere alla tecniche coppie sposate
o conviventi e il consenso può essere revocato
fino al momento del trasferimento in utero. È
possibile anche la fecondazione cosiddetta post
mortem, cioè con seme del coniuge
o del convivente nel frattempo deceduto, ma solo dietro
autorizzazione del giudice e se era stato dato un
consenso scritto prima della morte. In casi eccezionali,
e sempre con l’autorizzazione del giudice, si
può ricorrere all’utero di un’altra
donna, a titolo gratuito e con il consenso di tutte
le persone interessate. La coppia decide sul destino
degli ovuli fecondati e crioconservati. È consentita
la fecondazione eterologa e per i donatori di gameti
è garantito l’anonimato, ma con la possibilità
per la persona nata di accedere ai dati in caso di
necessità.
La Gran Bretagna dispone dal 1990 dello Human Fertilisation
and Embryology Act, una legge molto aperta, che raccoglie
le indicazioni della Commissione Warnock – istituita
dopo la nascita della prima «bambina in provetta»
– sia per la ricerca che per la fecondazione
assistita. Raccontando delle discussioni all’interno
del Comitato da lei presieduto, Mary Warnock osserva:
“Una delle domande poste al Comitato era se
la ricerca in quel campo dovesse continuare e, in
caso di risposta affermativa, in che modo dovesse
essere regolamentata. Sul problema della regolamentazione
fu abbastanza difficile trovare un accordo, ma non
avemmo dubbi sulla questione fondamentale: se dovesse
essere consentita la ricerca”. E sulla fecondazione:
“Anche se talora furono avanzati argomenti sulla
sovrappopolazione complessiva del mondo, nessuno di
essi fu rilevante per la questione se individui che
soffrono per una condizione curabile [...] debbano
essere aiutati, se possibile, a diventare genitori.
È sempre molto difficile mettere insieme argomenti
generali o globali con casi individuali”. Seguendo
questo filo di ragionamento, che possiamo sintetizzare
nella formula che abbiamo già adoperato in
altri momenti, della “responsabilità
individuale e di coppia”, la legge ha stabilito
di consentire la fecondazione eterologa non solo per
le donne sposate o conviventi, ma anche per le nubili.
In quest’ultimo caso il codice deontologico
dell’istanza medica incaricata di far rispettare
la legge britannica stabilisce che si deve tener conto
della presenza, nell’entourage della futura
madre, di una persona che possa condividere la responsabilità
dell’educazione del bambino. Anche per la legislazione
britannica sono possibili l’inseminazione post
mortem e l’affitto dell’utero purché
a titolo gratuito. Le singles sono ammesse alle tecniche
di fecondazione assistita anche in Olanda, Belgio
e Finlandia.
Le stesse possibilità dell’Inghilterra
consente la cattolicissima Spagna sin dal 1988. Il
governo di Aznar aveva ridotto a tre gli embrioni
da produrre e da trasferire, ma si sta rimediando
con la reintroduzione della crioconservazione.
La Germania e la Svizzera hanno in materia leggi severe
che, però, non vietano tutto ciò che
vieta quella italiana, nonostante si ispirino anch’esse
al principio della protezione dell’embrione.
La legislazione tedesca ammette sia l’inseminazione
omologa che quella eterologa solo per le coppie sposate,
mentre per le coppie di fatto è richiesta l’autorizzazione
di una commissione regionale dell’Ordine dei
medici. La fecondazione in vitro è ammessa
solo se omologa. È inoltre vietato trasferire
nel corpo di una donna più di tre embrioni
per un ciclo di inseminazione. La crioconservazione
è consentita solo nella fase dello zigote e
non sono ammessi l’inseminazione post mortem
e l’utero in affitto. Sono escluse in modo implicito
la diagnosi preimpianto e la selezione embrionaria
come conseguenza del fatto che viene condannato chiunque
intervenga su un embrione a scopo diverso da quello
di assicurarne la sopravvivenza. Mentre il divieto
di predeterminazione del sesso prevede un’eccezione
nel caso in cui sia volta a prevenire l’insorgere
nel nascituro della distrofia muscolare di Duchenne
o di altra patologia genetica riconosciuta tra le
affezioni gravi dall’autorità designata
dalla legge dei Länder.
Leggi simili tra loro hanno l’Austria e la
Svezia, che ammettono fecondazione omologa ed eterologa
per le coppie sposate o conviventi, ma non per le
donne sole. Peculiarità di questi due paesi
è che in caso di eterologa i dati del donatore
non sono coperti dall’anonimato, ma possono
essere conosciuti dalla persona nata appena raggiunta
la “sufficiente maturità”; in Austria
a 14 anni.
La Francia ha una legge in materia di fecondazione
assistita dal 1994. Essa stabilisce che solo le coppie
sposate o conviventi da almeno due anni possano accedere
alla fecondazione artificiale. È ammessa la
fecondazione con donatore solo quando la procreazione
assistita all’interno della coppia non abbia
avuto successo. La legge vieta il concepimento e l’utilizzazione
di embrioni umani per fini commerciali e industriali,
il concepimento in vitro di embrioni umani per fini
di studio o di ricerca e ogni forma di sperimentazione
sull’embrione. La diagnosi preimpianto è
consentita solo per fini medici e di prevenzione nel
caso in cui la coppia abbia forti possibilità
di generare un figlio affetto da malattie genetiche
particolarmente gravi e incurabili e sia già
stata individuata in uno dei genitori l’anomalia
responsabile. Essa deve essere autorizzata. In via
eccezionale è prevista anche la donazione di
embrioni conservati. In tal caso la legge predispone
una procedura analoga a quella dell’adozione.
L’autorità giudiziaria deve assicurarsi
che la coppia ricevente sia in grado di offrire al
nascituro adeguate condizioni di vita sul piano familiare,
educativo e psicologico. È necessario il consenso
sia della coppia donatrice che di quella ricevente.
È ammessa la crioconservazione, ma vietati
l’utero in affitto e l’inseminazione post
mortem.
Negli Stati Uniti la situazione è diversificata,
a seconda degli Stati. In genere, sono ammesse sia
la fecondazione omologa che quella eterologa. In alcuni
Stati, come la California, è ammesso anche
l’utero in affitto.
Questo testo è tratto dal libro di Vittoria
Franco Bioetica e procreazione assistita.
Le politiche della vita tra libertà e responsabilità,
Donzelli editore, 2005.
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